osservazioni ed emendamenti al MM 27 inerenti il nuovo Regolamento comunale per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti.

 

Spettabili Redazioni, Gentili Signore, Egregi Signori,

con il presente comunicato stampa intendiamo prendere posizione con le osservazioni e le proposte di emendamento fatte all’indirizzo di Municipio, Commissioni della Legislazione, Commissione della Gestione e Consiglieri comunali di Locarno, sul prossimo regolamento dei rifiuti che la Città di Locarno si presta a votare e che dovrebbe entrare in vigore a inizio 2019.

Abbiamo inoltrato anzitempo le nostre osservazioni e proposte di emendamenti, con la speranza che Municipali, Commissari e Consiglieri comunali nel prendano atto al fine di riuscire a votare un Regolamento sui rifiuti che rispetti leggi e norme.

Per contribuire al meglio su questo MM, nella speranza che finalmente, dopo 15 anni di attesa dall’ultima votazione, anche Locarno si doti di un regolamento che rientri nei parametri federali e cantonali, ci siamo basati sull’esperienza e il Regolamento del Comune di Losone, che a nostro parere è fra i migliori del Cantone, oltre che sulle osservazioni allestite da OKKIO nel giugno 2017 all’indirizzo dei Comuni. Rammentiamo che OKKIO è un’associazione che vanta una pluriennale esperienza in tema di rifiuti.

L’obiettivo della Legge Federale sulla protezione dell’Ambiente (LPAmb, approvata dal parlamento federale nel 1997) al quale il regolamento in discussione si ispira, è chiarissimo: la minor produzione possibile di rifiuti.

Per raggiungere il suo scopo, la legge stabilisce che i costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti devono essere pagati da chi li produce in proporzione a quanto prodotto.
Per “chi li produce” si intendono i cittadini o le aziende.

Al “dovere” di tutti di produrre meno rifiuti possibile, consegue il diritto di pagare solo per il proprio quantitativo di rifiuti prodotto.
I Comuni sono tenuti a rispettare questo diritto dei propri cittadini.

Le tasse causali in tutti i Comuni in cui sono state introdotte hanno portato ad una significativa riduzione dei quantitativi di rifiuti smaltiti nell’inceneritore di Giubiasco e dunque a un minor inquinamento dell’aria, ad un aumento considerevole del riciclaggio e del ricupero di materie prime pregiate e ad
un’importante diminuzione dei costi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.

Per Locarno si stima un diminuzione di spese di circa Fr. 600’000 all’anno, che equivalgono a quasi 2 punti del moltiplicatore d’imposta.
Un’operazione “Win Win” per il nostro ambiente, per i nostri portafogli e le casse comunali.

A tale proposito intendiamo portare le nostre  osservazioni con la formulazione di emendamenti, atti a migliorare quanto Municipio e Commissioni hanno fatto. Diversi emendamenti per tre importanti motivi:

1) per risolvere le discrepanze dal punto di vista legale,

2) per non dover far fronte a inutili e dispendiosi ricorsi o trovarsi confrontati con reclami da parte di cittadini e commerci a giusta dell’articolo 17 dello stesso Regolamento,

3)  al fine di evitare discriminazioni fra cittadini e aziende o commerci sull’onere di tassa da pagare e in base al costo di rifiuti da smaltire.

Art. 3 Obbligatorietà
Siccome la tassa minima di base serve a coprire i costi fissi del servizio, alla cui copertura è giusto che vi partecipano tutti, anche chi per convenienza sceglie di smaltire i propri rifiuti in altro modo.

Per questo proponiamo l’emendamento al capoverso 2 al quale viene aggiunto:

“La concessione della dispensa soggiace al prelievo di una tassa pari alla tassa minima di base”

OSSERVAZIONE all’ Art. 7 Raccolta normale     

Riteniamo che per chiarezza vada specificato, al Cap 1, che cosa si intende per “piccole quantità”. Se nessuna proposta viene formulata, in questo caso proponiamo l’emendamento e di completare l’articolo con “purché non si tratti di quantità superiori ai kg 5”.

Art. 9 bis (NUOVO) Manifestazioni ed eventi su suolo pubblico

Proponiamo l’emendamento con la formulazione dell’articolo 9 capoverso 1 nel seguente modo e con l’aggiunta di un capoverso 3:

1 “Per manifestazioni ed eventi su suolo pubblico che necessitano l’autorizzazione, il Municipio ha la facoltà di sensibilizzare sul è d’obbligo l’uso di bicchieri e stoviglie riutilizzabili multiuso, oppure monouso compostabili o riciclabili.

Si chiede inoltre al L’organizzatore deve separare correttamente i rifiuti per tipologie come prescritto all’articolo 9.

3Per dare il tempo agli organizzatori di adeguarsi a quanto prescrive il cpv1, il nuovo art. 9bis entrerà in vigore 2 anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.”

Art.10 Raccolta degli scarti vegetali

Proponiamo l’emendamento con la formulazione dell’articolo 10 nel seguente modo:

Il Municipio organizza la raccolta degli scarti vegetali, compresi gli scarti vegetali crudi di cucina, non direttamente compostati dai privati ad esclusione degli altri  scarti di cucina di ogni genere.

Art. 126 (NUOVO CPV. 1) Imballaggi per i rifiuti

Proponiamo l’emendamento per la formulazione dell’articolo 12 capoverso 1 nel seguente modo:

1” I rifiuti domestici (RSU) devono essere riposti nei sacchi di plastica ufficiali del Comune di

Locarno, acquistabili presso i rivenditori autorizzati.”

Art.15 Acquisto e manutenzione contenitori

Proponiamo l’emendamento per la formulazione dell’articolo 15 capoverso 1 nel seguente modo:

1 “L’acquisto, il mantenimento e la pulizia dei contenitori per gli scarti verdi spettano alle economie domestiche, rispettivamente ai proprietari degli stabili o delle imprese.”

Art. 16 (NUOVO) Prelievo delle tasse

Per quanto riguarda gli articoli 16, 16a e 16 c la nostra proposta sarebbe quella di rivederli completamente, ma questo vorrebbe dire rimandare al mittente l’intero MM27 perché discriminante; pertanto formuliamo solo delle osservazioni sul complesso e due emendamenti riguardanti l’armonizzazione delle tariffe, nella speranza che le Commissioni, il Municipio e il Consiglio Comunale trovino degli aggiustamenti minimi per poterli mettere in votazione, e in seguito votare l’intero dispositivo finale.

1 A copertura delle spese comunali per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti sono prelevate le seguenti tasse d’uso:

  1. tassa base;      

  2. tassa per i rifiuti verdi;        

  3. tassa per gli ingombranti.    

  4. tassa per RSU                       

OSSERVAZIONI: alla Lett a. b. c. d. :
Occorre definire quali costi si coprono con quali tasse, per permettere ai cittadini di verificare se la tassa addebitatagli è corretta.

Inoltre  la tassa per RSU del punto d. va indicata nel regolamento, altrimenti manca la base legale per incassarla.

2 L’importo delle singole tasse d’uso é stabilito annualmente dal Municipio, mediante ordinanza , nell’ambito degli importi minimi e massimi stabiliti dalle norme seguenti, tenuto conto dei costi a carico del Comune sulla base del consuntivo del servizio dell’anno precedente e del preventivo per l’anno in corso

E aggiungiamo noi, quale emendamento del punto d. 2 alla fine del primo paragrafo:  

ritenuto che il tasso di copertura massimo dei costi complessivi di tutti i rifiuti (e di principio di ogni singola categoria) non sia superiore all’….%.
Il Municipio, disciplina tramite ordinanza, il condono in tutto o in parte della tassa

base o la concessione di altre facilitazioni nel caso di famiglie numerose con figli piccoli o con persone incontinenti, rispettivamente nel caso di persone in stato di bisogno.

Attenzione: Le facilitazioni devono essere indicate nel regolamento nella loro forma e dimensione; inoltre: stabilire il grado di copertura è di competenza del CC e va indicata nel regolamento sui rifiuti!

Art. 16a (NUOVO) Tassa base

Emendamento Paragrafo  b:

proponiamo l’emendamento affinché la tassa del punto b sia armonizzata sulla base di quelle del punto a.

Nello specifico : Fino a due locali  da fr. 55.- a 110.- e oltre due locali  da fr. 80.- a 160.-

Se così non fosse, la tassa per le residenze secondarie risulterebbe estremamente iniqua (molto più cara) rispetto alle economie domestiche di domiciliati e dimoranti.

Emendamento Paragrafo  c:

proponiamo  che la tassazione per uffici, studi professionali ecc. non sia basata sulla superficie al m2 ma sulle persone/equivalenti come per tutte le altre categorie dell’art. 16.a.a e 16.a.c; sarebbe più equa una tassa che va da fr. 80.- a 160.- in base alla quantità di dipendenti (come per le altre categorie citate nel punto c).

Se così non fosse, per la categoria uffici, studi, negozi e commerci la tassa sarebbe profondamente iniqua e discriminante rispetto alle altre attività. Sono le persone che producono i rifiuti e non i m2.

Art. 16c (NUOVO) Tassa sugli ingombranti

Emendamento Paragrafo  c:

Proponiamo di inserire una tassa minima di fr. 5.-  per la parte “piccoli ingombranti”; così da rimanere nella legalità e nella equità che con il MM27 si intende promuovere.

Restiamo volentieri a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento in merito agli emendamenti e osservazioni proposte.

Cordiali saluti.

Pierluigi Zanchi e Francesca Machado

Consiglieri comunali

I Verdi Locarno