Correva il giugno dello scorso anno quando il direttore del DI comunicava al parlamento che la giurisprudenza del Tribunale Federale, ancora una volta, dava torto al cantone Ticino.
In quel frangente si parlava di canapa, il cui consumo e possesso, con una modifica della Legge federale sugli stupefacenti del 1.10.2013, da penale diventò amministrativo. Da allora, per un quantitativo fino a 10 grammi di stupefacente, per il consumo è prevista, per i maggiorenni, una semplice contravvenzione (di 100 Fr.), mentre la detenzione o la preparazione non è punibile.
Tuttavia in Ticino si è andati avanti fino al 2020 a multare in maniera iniqua chi deteneva canapa in piccole quantità, andando così tra l’altro a caricare inutilmente di ricorsi le varie istanze giudiziarie cantonali e federali.
Chiamato a risponderne al parlamento nel giugno 2020, il capo del DI si giustificava dicendo che la legislazione e la giurisprudenza in materia di canapa sono in continua evoluzione e che alla polizia era sfuggita la modifica di legge, ma che “adesso è tutto a posto”. Per “adesso” s’intendeva il 2020, ben 7 anni dopo l’entrata in vigore della modifica di legge.

Tre giorni fa stesso scenario, ma questa volta in materia di stranieri. Con due sentenze emanate nel novembre del 2020, relative ad altrettanti casi ticinesi risalenti a 6 e 5 anni fa, la massima corte ha sonoramente bocciato la prassi restrittiva adottata dal DI, obbligandolo a fare marcia indietro su consuetudini ben consolidatesi negli anni.
Da notare che contro la prassi restrittiva in questione i ricorsi accolti sono stati molti e, già nel 2016, nei rendiconti annuali, il TRAM chiamava in causa il servizio ricorsi del Consiglio di Stato, il cui operato dava adito ai ricorsi di seconda istanza che venivano accolti in ragione di circa il 50%. Ricorsi contro le decisioni della sezione stranieri che nel 2019, sempre secondo i rendiconti del TRAM, rappresentavano il 26,4% del contenzioso globale. Oltre 1/4!

Fatte queste premesse, domandiamo:

  1. Come spiega il Consiglio di Stato che per anni, ai propri giuristi sfuggano cambiamenti legislativi, come avvenuto nel campo della canapa?
  2. Secondo il Consiglio di Stato le leggi emanate da autorità superiori vanno applicate o interpretate?
  3. Secondo il Consiglio di Stato ci sono altre leggi conosciute, oltre a quelle citate, non sufficientemente chiare da necessitare interpretazioni da parte dei funzionari cantonali
  4. Se sì, chi controlla che le interpretazioni in questione siano corrette?
  5. Per quali motivi i funzionari dell’Ufficio ricorsi del Consiglio di Stato non hanno reagito tempestivamente per correggere lo sbaglio in cui erano incappati, soprattutto alla luce delle chiare indicazioni date dal TRAM, già a partire dal 2016?
  6. Quando il Tribunale Federale sancisce che il Consiglio di Stato ticinese ha sbagliato per anni, le persone che hanno subito danni e ingiustizie a causa di questi sbagli, sono/saranno indennizzate?
  7. Se sì, in che modo e in che tempi?
  8. Se no, perché?
  9. Il Consiglio di Stato può garantire che oggi, in altri uffici dell’amministrazione, non siano in essere situazioni quali quelle sopra descritte?
  10. Se no – per meglio capire per quale ragione in poco tempo il DI è stato sconfessato dal Tribunale Federale su leggi che, mal interpretate per anni, hanno leso le libertà personali di moltissimi cittadini – il Consiglio di Stato non ritiene opportuno svolgere puntuali verifiche presso tutti gli uffici dell’amministrazione cantonale?

Ringraziamo per le risposte,

Nicola Schoenenberger, Cristina Gardenghi, Claudia Crivelli Barella, Marco Noi