Iniziativa legislativa elaborata

La pianificazione territoriale è uno strumento fondamentale per modellare il futuro del nostro territorio, unica e limitata risorsa che abbiamo. Questo vale sia per i residenti che ne fruiscono quotidianamente che per i turisti che lo visitano anche per i suoi elementi qualitativi e paesaggistici. La partecipazione dei cittadini alla pianificazione del territorio è fondamentale per raccogliere tutte le possibili informazioni, pareri, esperienze importanti in fase di allestimento dei nuovi piani regolatori e piani di agglomerato che entrano in una fase di consultazione.
La legge federale sulla pianificazione del Territorio (LPT) al suo articolo 4 indica che le autorità «provvedono per un’adeguata partecipazione della popolazione al processo pianificatorio». I documenti pianificatori in diverse circostanze sono piuttosto complicati e richiedono parecchio tempo per essere analizzati. Per poter permettere finalmente una adeguata consultazione della popolazione e permettere anche ai non addetti ai lavori di avere il tempo sufficiente per approfondire la documentazione che viene pubblicata a livello comunale (ad esempio varianti di piano regolatore) o cantonale (ad esempio piani di agglomerato) il periodo di pubblicazione dovrebbe essere prolungato. I 30 giorni previsti oggi nell’articolo 11 della Legge sullo Sviluppo Territoriale (LST) sono insufficienti per garantire una adeguata partecipazione. Una maggiore partecipazione, anche da parte delle associazioni, oltre a permettere di migliorare la qualità delle consultazioni, può servire a evitare inutili ricorsi e quindi velocizzare il processo pianificatorio.

Sulla base di queste brevi considerazioni chiediamo una modifica del capoverso 2 dell’articolo 11 della Legge dello Sviluppo Territoriale (LST).

Art. 11 Vecchio
1Nel corso dell’elaborazione di obiettivi pianificatori, schede di dato acquisito e piani ogni persona fisica o giuridica, i Comuni e gli altri enti interessati possono presentare osservazioni o proposte pianificatorie.

2Gli atti e la documentazione sono depositati per trenta giorni, previo avviso, presso i Comuni.

Art. 11 Nuovo
1Nel corso dell’elaborazione di obiettivi pianificatori, schede di dato acquisito e piani ogni persona fisica o giuridica, i Comuni e gli altri enti interessati possono presentare osservazioni o proposte pianificatorie.

2Gli atti e la documentazione sono depositati per sessanta giorni, previo avviso, presso i Comuni.

Matteo Buzzi, Samantha Bourgoin, Claudia Crivelli-Barella, Marco Noi, Giulia Petralli