Secondo la teoria keynesiana, gli investimenti (sia pubblici che privati) sono una componente fondamentale e autonoma della domanda aggregata e agiscono come un potente stimolo per l’economia, specialmente in periodi di recessione e disoccupazione.

In situazioni di crisi o stagnazione (equilibrio di sottoccupazione), l’economia soffre di una carenza di domanda. Gli investimenti, aumentando la spesa per beni capitali, stimolano direttamente la domanda aggregata.

Un aumento iniziale degli investimenti genera un incremento del reddito nazionale più che proporzionale (effetto moltiplicatore). L’investimento iniziale si traduce in reddito per chi produce i beni di investimento (salari e profitti); questi individui, a loro volta, spenderanno una parte del loro reddito in consumi (secondo la loro propensione marginale al consumo), generando ulteriore reddito per altri, innescando così un circolo virtuoso. L’aumento della produzione e della domanda di beni dovuto agli investimenti richiede più manodopera, portando a una riduzione della disoccupazione. Poiché gli investimenti privati possono essere volatili e insufficienti durante le recessioni (a causa delle aspettative negative), Keynes sosteneva la necessità dell’intervento pubblico. Lo Stato deve stimolare l’economia attraverso la spesa pubblica e gli investimenti in infrastrutture (strade, ferrovie, scuole, edifici efficienti, misure di protezione del territorio, energie rinnovabili, ecc.), finanziati anche in deficit (indebitamento), per compensare la mancanza di domanda privata e muovere l’economia verso la piena occupazione.

Data la leva virtuosa che gli investimenti hanno per l’economia, in particolare in una situazione di difficoltà economica e in presenza di crisi come quella climatica che richiede massicci investimenti nella transizione energetica e nell’adattamento ai mutamenti climatici riteniamo che gli investimenti specialmente in questi due settori debbano essere aumentati significativamente facendo capo anche all’indebitamento. Gli investimenti sono integrati nel bilancio statale indirettamente tramite oneri finanziari e ammortamenti. Proprio per questo in situazioni di disavanzo gli investimenti sono almeno parzialmente disincentivati a causa della ricaduta sulle spese correnti in termini di ammortamenti e interessi sul debito. Riteniamo quindi che queste due voci dovrebbero essere escluse dal meccanismo del freno al disavanzo (Legge tributaria Art. 31a). Nel contempo è coerente innalzare la soglia dal 4 al 5% per dare maggiore flessibilità nella gestione delle finanze cantonali. Entrambe le modifiche data la loro natura limitata non scalfiscono il principio costituzionale del freno al disavanzo.

Sulla base di queste considerazioni chiediamo che l’articolo 31a cpv 2 della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (LGF) sia modificato come segue:

Vincolo di bilancio: preventivo

Art. 31a[44] 1 Di principio, il preventivo di gestione corrente deve essere presentato in equilibrio.

2 Tenuto conto della situazione economica, il preventivo del conto di gestione corrente può presentare un disavanzo di esercizio, ma non superiore al   4   5% dei ricavi correnti, dedotti gli accrediti interni, i prelevamenti da finanziamenti speciali e i contributi da riversare, e aggiunti gli ammortamenti ordinari e gli oneri finanziari degli investimenti.

3 Se le misure di contenimento della spesa e/o di aumento dei ricavi non sono sufficienti per raggiungere l’obiettivo di cui al cpv. 2, interviene una modifica del coefficiente di imposta in misura sufficiente a contenere il disavanzo entro il limite indicato.

 

Samantha Bourgoin, Matteo Buzzi, Marco Noi, Giulia Petralli, Nara Valsangiacomo