Premessa

Si richiamano in questa sede il testo dell’interrogazione 5.24 intitolata “Inquinamenti Officine di Bellinzona del 9 gennaio 2024, la risposta del Consiglio di Stato del 21.08.2024, l’articolo de La Regione del 10.01.2024 intitolato “Officine Bellinzona: ‘Qui temiamo un altro caso Escher Wyss” e gli articoli di giornale del Corriere del Ticino del 12.08.2024 e del 24.08.2024 intitolati “Bonifica delle Officine FFS. Studio pronto in settembre” rispettivamente “Sul sedime delle Officine FFS ‘un inquinamento rilevante”.

Osservazioni delle e degli interroganti e domande al Consiglio di Stato

Le risposte del Consiglio di Stato all’interrogazione 5.24 oltre che a destare una certa perplessità, se non addirittura delle preoccupazioni, sollevano parecchi ulteriori interrogativi che formuliamo qui al Consiglio di Stato dopo ogni nostra osservazione.

A. Informazione nell’iter decisionale in Gran Consiglio.

Prima d’ora, a memoria delle e degli interroganti, non era mai stato evocato in modo esplicito, né nella Dichiarazione d’intenti del dicembre 2017 né nelle procedure decisionali sui crediti concessi dal Cantone e dal Comune di Bellinzona, che l’Ente pubblico oltre a dover pagare complessivi 120 milioni di franchi (100 il Cantone e 20 il Comune di Bellinzona) per l’acquisto di 45’000 mq del sedime Officine, avrebbe potuto trovarsi a dover versare ulteriori milioni per bonificare le parti inquinate ma non contaminate ai sensi della OSiti delle superfici di cui entrerà in possesso. Bisogna poi ricordare che oltre a tali 45’000 mq, l’Ente pubblico (e secondo il Mandato di studio in parallelo per il nuovo quartiere Officine dovrebbe essere il Comune di Bellinzona) entrerà in possesso a titolo gratuito di altri 10’000-15’000 mq di superfici costituite da strade, piazze e percorsi pedonali, di cui non si conosce ancora la loro collocazione e soprattutto non si conosce lo stato di inquinamento. Bisogna pertanto dedurre che non sapendo ancora con precisione quali e dove siano esattamente le parti di terreno da bonificare rispettivamente da risanare[1] e non sapendo con precisione come il mappale Officine è stato suddiviso tra FFS (non è dato sapere se nell’accordo di concretizzazione tra le parti del 7 agosto 2019 – a nostra conoscenza non pubblico – vi siano maggiori dettagli a proposito), Cantone e Comune di Bellinzona è allo stato attuale impossibile determinare quali costi saranno a carico dell’uno, dell’altro e dell’altro. Pertanto, responsabilità e ripartizione dei costi delle bonifiche non appaiono proprio così chiare come affermato dal CdS.

Tantomeno appare così chiaro – a maggior ragione alla luce del fatto che il CdS non esclude la possibilità di dover isolare e contenere gli inquinamenti sigillando il suolo come è stato fatto a Zurigo per il sedime della Sulzer-Escher Wyss – che si possa realizzare tutto quello che è stato pianificato sul sedime Officine, come ad esempio lo scavo per realizzare l’autosilo previsto o per realizzare le fondamenta di edifici previsti oppure ancora per realizzare l’Allmenda verde con i riali che scorrono all’aperto.

Domande al CS

A.1. Le parti di sedime Officine di cui Cantone e Comune di Bellinzona dovrebbero entrare in possesso (acquistata o regalata dalle FFS) è completamente a valle della stazione di Bellinzona oppure ve n’è anche una parte a monte della stazione, in zona Pedemonte? Vi è già una decisione e una rappresentazione grafica (cartina) definitiva su come le proprietà del mappale 2492 verranno suddivise tra FFS, Cantone e Comune di Bellinzona? In caso affermativo, dove si può trovare tale cartina? In caso negativo, quando verrà decisa l’esatta ripartizione delle proprietà?

A.2. Il CdS sapeva al momento della firma della Dichiarazione d’intenti nel dicembre 2017 che oltre ai 120 milioni di franchi (di cui 20 a carico del Comune di Bellinzona) per entrare in possesso di parte del sedime Officine, avrebbe potuto trovarsi a dover spendere altri soldi – ancora da quantificare, ma probabilmente dell’ordine di decine di milioni – per sostenere la bonifica delle parti con materiale e terreno inquinati?

A.3. Il CdS, nell’iter parlamentare decisionale sul credito di 100 milioni, aveva informato il Gran Consiglio sulla possibilità di dover spendere ulteriori milioni per la bonifica di parti con materiali e terreno inquinati? Se lo ha fatto, in quale documento e/o momento si può trovare tale informazione?

A.4. Dal momento che il CdS ipotizza con ogni verosimiglianza “una condizione di inquinamento rilevante”, è già in grado di stimare a quanto possa ammontare la spesa per la bonifica delle parti inquinate che sarebbero a carico di Cantone e Comune di Bellinzona?

A.5. Il CdS è in grado allo stato attuale di garantire che tali verosimili inquinamenti rilevanti non condizionino finanziariamente o tecnicamente la possibilità di realizzare quanto pianificato sul sedime Officine?

A.6. L’accordo di concretizzazione del 7 agosto 2019 è pubblico? In caso negativo, voglia il CdS renderlo pubblico sul sito del Cantone come è il caso per la Dichiarazione d’intenti.

[1] Il CdS nella risposta all’interrogazione 5.24 ha definito limitate e parziali i controlli svolti fino ad oggi, anche perché essendo il sedime ancora in attività non si possono eseguire indagini accurate.

B. Fondamento giuridico dell’obbligo di assunzione dei costi per la bonifica non a carico delle FFS ma di Cantone e Comune di Bellinzona

A mente delle e degli interroganti la Legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) definisce che i costi derivanti da inquinamenti sono a carico di chi li causa, ovvero del cosiddetto “perturbatore per comportamento”. Nella fattispecie, il CdS afferma invece che Cantone e Comune di Bellinzona quali non ancora proprietari (la compravendita non dovrebbe ancora essere avvenuta) delle parti del sedime Officine cedute loro dalle FFS, devono essere considerati corresponsabili degli inquinamenti causati dalle FFS e pertanto chiamati a contribuire alle spese di bonifica del sedime.

Domande al CS

B.1. È già avvenuto il passaggio di proprietà dalle FFS al Cantone rispettivamente Comune di Bellinzona?

B.2. Secondo quale norma di legge e/o ordinanza (citarne espressamente gli articoli) Cantone e Comune di Bellinzona possono essere chiamati a pagare interventi di bonifica su un terreno del quale non sono ancora entrati in possesso, ma che è ancora di proprietà di chi ha causato l’inquinamento, ovvero le FFS?

C. Incongruenze tra catasto cantonale dei siti inquinati e catasto dei siti inquinati tenuto dall’Ufficio federale dei trasporti

Il catasto cantonale dei siti inquinati riporta che il sedime delle officine FFS è stato iscritto nello stesso in data 03.02.2023, indicando che “è necessario procedere a un indagine”, poiché nessuna indagine è stata finora eseguita. Il Catasto federale dei siti inquinati nel settore dei trasporti redatto dall’Ufficio federale dei trasporti (UFT) riporta invece due oggetti nella zona Pedemonte a monte della stazione con l’indicazione “inquinato, è necessario procedere a un’indagine” e per i quali un’indagine tecnica è in corso e poi indica altri 21 oggetti, di cui 6 nella zona Pedemonte e 15 nella zona a valle della stazione, con l’indicazione che l’oggetto risulta inquinato ma non deve essere né sorvegliato né risanato e con l’indicazione che l’indagine tecnica ai sensi OSiti è conclusa.

Qualcosa qui non quadra. Queste indagini, che come ha ricordato il CdS devono essere eseguite dalle FFS ma sono ordinate dal Cantone quale Autorità competente in materia OSiti, sono state svolte o meno? Secondo il catasto cantonale redatto dal DT esse non sono state effettivamente svolte, mentre secondo il catasto federale dell’UFT ne sono state eseguite e concluse 21, mentre 2 sono ancora in corso. Come se non bastasse, nemmeno la risposta alla domanda a sapere esplicitamente se erano già state eseguite indagini preliminari rispettivamente dettagliate sul sedime officine (domanda nr. 2), aiuta a dissipare la confusione. Anzi, il CdS ne aggiunge altra. Infatti egli risponde che le FFS hanno effettuato nel periodo 2017-2018 “controlli OPSR molto parziali, che non sono rappresentativi della situazione ambientale del sedime”. Con questa risposta il Governo mischia, senza dire come siano correlati fra di loro, concetti definiti nella OSiti quali indagini preliminari (art. 7 e art. 8) e dettagliate (art. 14) con il non ben definito concetto di “controlli OPSR”, facente riferimento ad un’altra ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR appunto) che regola soprattutto le norme dell’autorizzazione d’esercizio delle discariche.

Domande al CS

C.1. Come mai sulla rilevazione di inquinanti nel sedime officine di Bellinzona il catasto cantonale e quello federale UFT portano informazioni differenti, ovvero che non sono ancora state eseguite indagini il primo e che invece ne sono state concluse 21 e 2 sono ancora in corso il secondo?

C.2. Se le indagini preliminari riportate nel catasto federale UFT sono effettivamente state eseguite o sono in via di esecuzione, come mai il CdS nel rispondere alla domanda 2 dell’interrogazione 5.24 non le ha considerate ed elencate? Il CdS è in possesso dei rapporti di tali indagini?

C.3. Secondo il CdS queste indagini citate dal catasto UFT sono rappresentative della situazione ambientale del sedime Officine oppure sono proprio queste indagini ad essere ritenute molto parziali? Tali indagini riportate nel catasto UFT verranno considerate nella valutazione che il Cantone come autorità competente per l’esecuzione in materia OSiti dovrà fare?

C.4. Gli oggetti per i quali l’UFT ha rilevato inquinamenti che tuttavia non necessitano né sorveglianza né risanamento, sono oggetti da bonificare e i cui costi sono a carico come sostiene il CdS dei futuri proprietari?

C.5. I “controlli OPSR” che il CdS cita nella risposta alla domanda 2 dell’interrogazione 5.24, a quali art. della OPSR si riferiscono e rispettivamente in cosa consistono di preciso? Esistono dei rapporti su questi controlli? Il CdS ne è in possesso? Tali controlli OPSR sono in relazione con le indagini richieste dalla OSiti?

C.6. Cosa deve ancora essere fatto (quante e quali tipi di indagine) per poter sapere con sicurezza quale impatto finanziario e pianificatorio potranno avere le misure necessarie per ovviare ai problemi di inquinamento, in particolare se un terreno deve essere sigillato non permettendovi ad es. scavi?

C.7. Dato che spetta alle FFS far eseguire le indagini ai sensi OSiti, queste possono scegliere liberamente a quale studio specializzato far eseguire tali indagini, oppure è il Cantone a definire da chi farle svolgere?

C.8. Come mai il sedime delle Officine di Bellinzona è stato iscritto sul catasto cantonale dei siti inquinati solamente in data 3.02.2023, mente su quello federale UFT è stato iscritto già nel 2010 e/o 2015?

C.9. Come è possibile che FFS, come riferisce la stampa, possa presentare un primo rapporto a settembre 2024 su come procedere per la bonifica del sedime, se dal punto di vista del CdS le indagini fatte finora sono considerate “parziali”? Dove sarà reso pubblico tale rapporto?

D. Costituzione di un gruppo operativo che definisce e segue le indagini

Il CdS afferma che “dopo un primo incontro sul tema tra i suoi servizi preposti e rappresentanti delle FFS, ha richiesto la costituzione di un gruppo operativo che possa definire e seguire nel tempo le indagini”. Inoltre afferma che tale gruppo “dovrebbe poter prendere atto degli sviluppi e dei risultati delle indagini OSiti, così da poter prevedere, se necessario, le conseguenze tecniche e/o finanziarie legate alla gestione dei siti inquinati, conformemente agli accordi sottoscritti tra le parti”. Considerando che il Cantone e dunque il CdS è l’Autorità responsabile per la corretta esecuzione e il rispetto della OSiti, questo tono quasi cameratesco e di collaborazione che emerge da queste affermazioni del CdS appaiono del tutto fuori luogo. Se il Cantone ha la responsabilità di far rispettare le norme LPAmb e OSiti, i toni e le indicazioni non possono che essere imperativi e deve essere chiaro che le FFS, le quali sembrano essere presenti in tale gruppo, non hanno un ruolo paritario nei confronti del Cantone quale Autorità di controllo in materia OSiti. Non spetta certamente alle FFS poter definire modalità e tempistiche delle indagini, così come non spetta alle FFS sindacare su questioni tecniche e finanziarie che discendono dall’esito delle indagini. Ricordiamo che già per la pianificazione del sedime Officine, Cantone e Comune di Bellinzona con la Dichiarazione d’intenti avevano concesso alle FFS il diritto di veto su un tema, quello pianificatorio, di esclusiva competenza del Comune di Bellinzona previo avvallo del Cantone. Non vorremmo che il Cantone – la cui posizione è chiaramente scomoda, poiché nella fattispecie delle Officine ha anche degli interessi propri[2] – abdichi dalle sue responsabilità in materia OSiti.

Domande al CS

D.1. Per toglierci da possibili fraintendimenti, può dire il CdS chi è attualmente l’Autorità competente per far rispettare le norme OSiti sul sedime delle officine (sia parte a ovest della stazione che parte a est della stessa)? Cantone del Ticino o UFT? Vi è forse stato nel tempo un cambiamento di competenza fra UFT e Cantone a seguito del previsto cambiamento di destinazione del sedime?

D.2. Qual è la composizione di tale gruppo operativo (elencarne la composizione precisa con tutte le parti coinvolte)? Quanti incontri sono stati svolti fino ad ora, quando e alla presenza di quali parti? Chi presiede il gruppo e come vengono prese le decisioni? Quali sono state le decisioni prese in tali incontri?

D.3. È consapevole il CdS che il ruolo del Cantone in veste di Autorità competente OSiti è quello di prescrivere ed esigere dalle FFS una corretta applicazione della OSiti e che il ruolo di controllore (Cantone) e controllato (FFS) vanno chiaramente distinti anche nell’applicazione del citato gruppo operativo?

[2] In realtà nel progetto Officine gli interessi sono molteplici e la possibilità di avere ingenti inquinamenti ha dei risvolti finanziari e pianificatori di notevole importanza per tutte le parti coinvolte. Per questo motivo la questione degli inquinamenti presenti sul sedime, degli interventi necessari per bonificare e delle ricadute finanziarie e pianificatorie devono essere assolutamente trasparenti e valutabili dalla popolazione.

E. Pubblicazione dei rapporti d’indagine e delle misure prese

Un’ulteriore punto di preoccupazione è legato alla pubblicità dei risultati sulle indagini svolte. Il fatto che il CdS affermi che debba dapprima concordare con gli altri proprietari l’eventuale divulgazione di tali risultati non fa che rinforzare l’idea – già espressa al punto D. – di una confusione di ruoli e di un’assunzione non limpida e determinata da parte del Cantone del suo ruolo di responsabile e controllore in materia LPAmb e OSiti. La LPAmb garantisce un’ampia e trasparente informazione pubblica sui rapporti ambientali sugli inquinanti. Alla luce in particolare dell’art. 10e cpv.1 lettera a) LPAmb che prevede espressamente la pubblicazione di rilevamenti sul carico inquinante e sulle misure prese, mal si comprende il motivo per il quale il Cantone debba concordare con Comune di Bellinzona e soprattutto con le FFS (che hanno causato gli inquinamenti) la pubblicazione di tali rapporti. Nella fattispecie non appaiono assolutamente esserci interessi pubblici o privati preponderanti che imporrebbero il mantenimento del segreto. La protezione dell’ambiente e della popolazione deve essere garantita anche attraverso una oggettiva informazione pubblica che non dia adito a sospetti.

Domande al CS

E.1. Per quale motivo e secondo quali articoli di legge e/o ordinanze il Cantone dovrebbe concordare la pubblicazione dei risultati delle indagini con Comune di Bellinzona e FFS?

E.2. Se, come pensano le e gli interroganti, non sussistono motivi per i quali il Cantone/CdS debba concertare la pubblicazione dei rapporti d’indagine con le altre parti, come e quando intende rendere pubblici i rapporti di indagine sugli inquinamenti e sulle misure prese o da intraprendere?

F. Presenza di inquinanti nelle strutture di superficie del sedime

Le FFS si sono impegnate a consegnare i terreni liberi da edifici e impianti e non contaminati ai sensi OSiti. Come abbiamo potuto già osservare nel caso del sedime di Preonzo occupato dalla Petrolchimica SA, oltre all’inquinamento del suolo con vari agenti, vi possono anche essere degli agenti inquinanti nelle strutture di superficie. Nel caso della Petrolchimica SA le sostanze erano amianto e PCB (bifenili policlorurati) che necessitavano di un processo particolare di cattura e smaltimento. È immaginabile che negli edifici e negli impianti presenti da tempo sul sedime Officine, tali sostanze (della presenza di amianto se n’era già parlato in abbondanza negli anni scorsi) e magari altre sostanze possano essere rilevate in quantità significative. È dunque importante comprendere quali indagini sono state fatte o verranno svolte per individuare nei vari manufatti la presenza di tali sostanze nocive, soprattutto alla luce del fatto che – secondo la stampa – le FFS avrebbero già pubblicato due bandi di concorso per la demolizione di alcuni edifici e la rimozione di binari.

Domande al CS

F.1. La verifica della presenza di inquinanti nelle strutture di superficie viene svolta nelle stesse indagini fatte per verificare la presenza di inquinamenti/contaminazioni nel suolo? I due tipi di indagini sottostanno entrambi a OSiti o a differenti ordinanze?

F.2.  Sono state svolte indagini sulla presenza di sostanze inquinanti negli edifici e negli impianti di superfice presenti sul sedime Officine? In caso affermativo, ne esistono dei rapporti? Il CdS ne è in possesso? E se sì, quando e dove verranno pubblicati?

F.3.  Il CdS è in grado di dire allo stato attuale quanti e quali siano le strutture di superficie con agenti inquinati che necessitano di un trattamento e di uno smaltimento speciale?

F.4.  Il CdS può già quantificare i costi di queste bonifiche rispettivamente di chi saranno a carico tali costi?

F.5.  Il CdS sa se per i lavori di demolizione degli edifici e la rimozione dei binari che le FFS intendono eseguire e per i quali sarebbero già stati svolti i bandi di concorso, è stata fatta una domanda di costruzione e rispettivamente se è già stata assegnata una licenza edilizia?

F.6.  Il CdS sa se per gli edifici e la zona binari oggetto dei due bandi di concorso sono state svolte le indagini per accertarsi la presenza o meno di eventuali inquinanti?

Ringraziamo sin d’ora, anche l’Amministrazione cantonale, per la collaborazione

Marco Noi, Matteo Buzzi, Samantha Bourgoin, Nara Valsangiacomo, Giulia Petralli