nell’attesa della risposta alla nostra interrogazione del 26.10[1] abbiamo avuto modo di approfondire ulteriormente i termini di uscita da parte di AET dalle partecipazione alla centrale a carbone di Lünen. A seguito della votazione popolare del 2011 sull’iniziativa “AET senza carbone” è stato approvato il relativo contropogetto all’iniziativa che oltre ad impedire future partecipazioni di AET a centrali elettriche a carbone indicava i termini di uscita dalla attuale partecipazione alla centrale a Carbone di Lünen.

“Le partecipazioni già acquisite dall’azienda in contrasto con il cpv. 4 dell’art. 2 della presente legge devono essere cedute non appena possibile a condizione che non generino perdite finanziarie. In ogni caso tali partecipazioni dovranno essere cedute al più tardi entro la fine dell’anno 2035.”

Questa norma transitoria non è più stata ripresa nel 2016 quando è stata discussa ed elaborata la nuova legge sull’AET[2]. Né nel messaggio governativo 6953 né nel rapporto commissionale vi è alcuna traccia della norma transitoria. Ritenuto che la norma transitoria è stata approvata dal popolo in votazione popolare è alquanto singolare che non sia stata ripresa e che nessuno abbia ritenuto importante evidenziarne o commentarne lo stralcio né in sede commissionale né durante la seduta del Gran Consiglio.

Nel messaggio 7934[3] sulla mozione MPS “Centrale a Carbone di Lünen: è ora di finirla con la partecipazione di AET! L’energia fossile deve essere abbandonata al più presto e gli investimenti devono essere pensati e considerati solamente in ottica eco-sostenibile!” il Consiglio di Stato si esprime in questi termini: “L’attuale Legge sull’Azienda elettrica ticinese del 10 maggio 2016 riprende il precedente dispositivo con l’emendamento proposto dal Parlamento all’art. 2 cpv. 3

3″L’Azienda non può acquisire quote di partecipazione in centrali nucleari e centrali elettriche a carbone – in Svizzera e all’estero – né direttamente né indirettamente.”

mentre la norma transitoria non è più stata ripresa. La volontà popolare non viene in ogni modo messa in discussione e il 2035 rappresenta il termine ultimo per la dismissione delle partecipazioni già acquisite in contrasto con il cpv. 3 dell’art. 2.”

Sulla base di questa premessa e per rispettare anche formalmente la volontà popolare espressa nel 2011 con questa iniziativa chiediamo di modificare l’articolo 23 della legge sull’AET (LAET) tramite l’aggiunta del capoverso 4 in modo da reintrodurre la norma transitoria stralciata nel 2016.

Norme transitorie:

Art. 23

4 (NUOVO) Le partecipazioni in centrali elettriche a carbone già acquisite dall’azienda in contrasto con il cpv. 3 dell’art. 2 della presente legge devono essere cedute non appena possibile a condizione che non generino perdite finanziarie. In ogni caso tali partecipazioni dovranno essere cedute al più tardi entro la fine dell’anno 2035.

Matteo Buzzi,

Samantha Bourgoin, Marco Noi, Giulia Petralli, Nara Valsangiacomo

[1]    https://www4.ti.ch/poteri/gc/ricerca-messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=118537&cHash=223c51c7c354c032bf8f2211527e3964&user_gcparlamento_pi8[ricerca]=buzzi

[2]https://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=86489&user_gcparlamento_pi8%5Btatid%5D=100

[3]    https://www4.ti.ch/poteri/gc/ricerca-messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=104515&cHash=f3c387b2ee520e58467b910ce58a1f5f&user_gcparlamento_pi8[ricerca]=7934